Visita Idoneità alla mansione specifica
Obblighi e provvedimenti del datore di lavoro.
I tipi di giudizi che il medico competente può esprimere e i provvedimenti che devono esser presi in caso di inidoneità alla mansione specifica.
Secondo il decreto legislativo n. 81/2008, il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche, può esprimere:
- idoneità;
- idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
- inidoneità temporanea;
- inidoneità permanente.
Rispetto al passato, oggi l'idoneità è strettamente correlata " alla mansione specifica " e non, più in generale, al posto di lavoro e ciò presuppone da parte del medico competente una conoscenza dell'ambiente di lavoro.
I giudizi devono essere messi per iscritto, consegnati in copia al datore di lavoro e allegati alla cartella sanitaria e di rischio (art. 25, comma 1, lett. c) secondo i requisiti minimi di cui all'Allegato 3A. In caso di inidoneità temporanea, il medico deve indicare i limiti temporali di validità.
È possibile fare ricorso ai giudizi espressi, compreso quello formulato in fase preassuntiva, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo (art. 41, comma 9). Il ricorso va presentato all'organo di vigilanza territorialmente competente.
Riportiamo alcune osservazioni derivate dalla giurisprudenza in materia.